CSM e CNF hanno approvato due protocolli
I protocolli indicano le modalità di attuazione delle norme contenute nell’articolo 83, comma 7 lettere f) (udienze civili tramite collegamento da remoto) e h (udienze civili tramite trattazione scritta) e comma 12 (video conferenza nel sistema penale) del Decreto Legge n. 18/2020, per le cause non differibili per il periodo fino al 15 aprile (almeno al momento) e per tutte le altre, dal 15 aprile al 30 giugno 2020.
I protocolli segnalano le modalità di rinvio fuori udienza e di svolgimento delle udienze civili e penali, nonché delle relative camere di consiglio, mediante collegamenti da remoto e incentivano la trasmissione degli atti urgenti per via telematica. Oltre a raccomandazioni sull’organizzazione dei servizi (predisposizione di turni per quelli indifferibili) e per gli uffici in particolare difficoltà, le linee guida – in vista della seconda fase di metà aprile – invitano i dirigenti a programmare tempestivamente l’attività, compresa la decisione dei rinvii di udienze, alla luce dell’esigenza prioritaria di contrasto del contagio.
Lo scopo è quello di fornire una cornice unitaria alla regolamentazione degli uffici giudiziari per lo svolgimento delle udienze civili e penali. Gli uffici giudiziari e i Consigli dell’Ordine locali potranno a loro volta stipulare protocolli sulla falsariga di questi, predisposti anche con la partecipazione della Direzione dei servizi informativi del ministero della Giustizia (DGSIA).
Nello specifico, per quanto riguarda le udienze civili, sono state stabilite le modalità di invito e convocazione delle parti da svolgersi in videoconferenza e tramite trattazione scritta. Quanto a queste ultime, difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato ai sensi del punto n.1) note scritte, da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell’oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza ex art. 348 bis, ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato. Inoltre, al fine di agevolare la trattazione dei procedimenti costituiti in parte da atti e documenti cartacei e in parte già in formato digitale, è richiesta la collaborazione degli avvocati per l'invio degli atti non attinti dal fascicolo telematico. L’adesione dell'avvocato a questa modalità è assolutamente volontaria, tenuto conto che potrebbe non avere la contestuale disponibilità degli atti e documenti richiesti. Nel caso in cui si verificasse questa ipotesi, l'avvocato potrà farne comunicazione al giudice che ha fissato l'udienza, rappresentandogli la propria impossibilità di allegazione, e la causa sarà rinviata ad altra udienza.
Dal canto suo DGSIA dovrà garantire ai magistrati togati (inclusi i MOT) ed onorari le dotazioni hardware e software necessarie alla trattazione delle controversie con collegamento da remoto; con effettività e tempestività, garantire l’assistenza tecnica necessaria ai singoli magistrati o ai cancellieri che assistono il giudice in udienza anche tramite n. verde 800 868 444.
Il 10 marzo scorso DGSIA ha inviato una mail a tutti i giudici e cancellieri con il link relativo all’avvio della “stanza virtuale”.
I casi di malfunzionamento della rete dovranno essere tempestivamente segnalati per il necessario rinvio delle udienze.
Il protocollo, vigente per il solo periodo dell’emergenza sanitaria, prevede inoltre la possibilità di comunicare al giudice che la causa può essere differita, perché manca il requisito dell'urgente trattazione.
Videoconferenze. IN ambito penale, vale la pena di segnalare che il protocollo prescrive che la norma del decreto Cura Italia, che indica nelle video conferenze o nelle piattaforme Skype Business e Teams le modalità con le quali procedere alle udienze indifferibili vada letta unitamente all’articolo 146 del codice di porcedyra penale, per il quale un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza, designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente, è presente nel luogo ove si trova l’imputato e ne attesta l’identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all’esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti.
“Si tratta di una prescrizione che deve comunque essere rispettata atteso che, a prescindere dal diverso rango dei provvedimenti, appare impensabile che il detenuto possa da solo partecipare da remoto senza la presenza di qualcuno presente nel corso della udienza, anche per risolvere qualsiasi problema che si dovesse presentare. Appare significativo in questo senso valutare che i provvedimenti già adottati in diversi uffici giudiziari subito dopo l’entrata in vigore del decreto hanno tutti previsto la presenza dell’ufficiale di P.G”, si legge nel protocollo.
Protocolli per il periodo di emergenza da epidemia Covid-19 in due fasi individuate: quella in corso fino al 15 aprile e la seconda dal 15 aprile al 30 giugno 2020